1. All'atto del deposito del verbale attestante l'esito del tentativo di conciliazione, il giudice istruttore liquida il compenso dovuto al conciliatore delegato sulla base delle tariffe in vigore e in considerazione della quantità, qualità ed esito dell'attività svolta dall'esperto, ponendo l'onere a carico solidale di tutte le parti.
2. Il provvedimento di liquidazione del compenso attribuito al conciliatore delegato costituisce titolo esecutivo.