Art. 6.
(Compenso del conciliatore delegato).

      1. All'atto del deposito del verbale attestante l'esito del tentativo di conciliazione, il giudice istruttore liquida il compenso dovuto al conciliatore delegato sulla base delle tariffe in vigore e in considerazione della quantità, qualità ed esito dell'attività svolta dall'esperto, ponendo l'onere a carico solidale di tutte le parti.
      2. Il provvedimento di liquidazione del compenso attribuito al conciliatore delegato costituisce titolo esecutivo.